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REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 24/10/2014

 

1) L’Organo di Garanzia interno all’Istituto Comprensivo Caroli è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2) Il Consiglio di Istituto designa i componenti e i membri supplenti dell’ Organo di Garanzia interno ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249.
3) L’Organo di Garanzia è composto da:

Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza,

un docente titolare e un docente supplente eletti dal Collegio Docenti,

due genitori titolari e due genitori supplenti eletti dai rappresentanti genitori, tutti i membri devono essere esterni al Consiglio di Istituto ad eccezione del Dirigente Scolastico.
4) L’Organo di Garanzia si riunisce in caso di ricorsi contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte dei genitori coinvolti entro quindici giorni dalla somministrazione della sanzione stessa.
5) L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
6) La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
7) Per la validità della seduta dell’Organo di Garanzia è richiesta la presenza dell’Organo perfetto.

8) Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso docente che abbia irrogato la sanzione o un genitore coinvolto), si procede nominando un docente e/o un genitore supplente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9) L’Organo di Garanzia ha la stessa durata del Consiglio di Istituto. In caso di decadenza di uno o più membri, si procede con surroga.

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